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ADEGUAMENTO IMPIANTI A72

30/10/2014

IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI TELE DISTACCO - Delibera AEEG 421/2014

L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico con la Deliberazione del  7 AGOSTO 2014 n. 421/2014/R/EEL “ULTERIORI INTERVENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA FINALIZZATI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE”, prescrive che, per garantire la sicurezza della rete, vi è la necessità di implementare dei sistemi atti a consentire il tele distacco nel caso di impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013. 

I produttori sono tenuti ad adeguare tali impianti di produzione, alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III,  entro il 31 gennaio 2016, oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.

A seguito dell’avvenuto adeguamento dell’impianto di produzione alle prescrizioni sopra descritte, il produttore è tenuto a inviare all' impresa distributrice la debita comunicazione allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze, che attesta che il sistema atto a consentire il tele distacco è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione III..

I produttori che inviano entro il 30 Giugno 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste e che, se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, a un premio pari a:

a) 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia
b) 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia
c) 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia.

Adeguamento completo entro il 31 Agosto 2015 hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, alla metà dei premi:

a) 400 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia
b) 325 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia
c) 250 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia.

Gli adeguamenti completati dopo il 31 Agosto 2015 non sono previsti rimborsi economici.

Il premio viene erogato direttamente dall' impresa distributrice  a condizione che le verifiche e/o il sopralluogo abbiano avuto esito positivo.

Attenzione: chi non provvede all' adeguamento dell' impianto entro il termine ultimo dovuto (31 Gennaio 2016) si vedrà sospendere l' erogazione degli incentivi fino ad avvenuto adeguamento. A verificare, informando il GSE, dovrà essere l' impresa distributrice.

 

PROGEI offre assistenza ed esegue interventi per adeguamento A72.

Per richiesta di preventivi e/o informazioni inviare una mail a: info@progei.eu o tecnico@progei.eu

delibera aeeg 421.pdf